Un principio fondamentale: l’esperienza non si azzera

Con una sentenza destinata a segnare un precedente importante, la Corte d’Appello di Milano (10 dicembre 2024) ha chiarito che, in caso di cambio appalto, l’esperienza professionale maturata dai lavoratori non può essere azzerata.

Il caso riguardava alcuni dipendenti addetti al facchinaggio, con oltre 30 mesi di anzianità nello stesso magazzino, che al momento del subentro di un nuovo appaltatore erano stati inquadrati al livello più basso del CCNL Pulizia Multiservizi.

L’impresa entrante li aveva infatti considerati come “neoassunti”, applicando una clausola riservata a chi fosse privo di esperienza specifica.

La decisione di primo grado e la riforma in appello

Il Tribunale di primo grado aveva inizialmente accolto la tesi aziendale.

La Corte d’Appello, però, ha ribaltato la sentenza: il criterio decisivo non è il cambio formale del datore di lavoro, ma la continuità sostanziale della prestazione e l’esperienza effettivamente acquisita.

I lavoratori, non essendo realmente “di prima assunzione”, avevano diritto sin dall’inizio a un inquadramento corretto al II livello del CCNL.

Perché questa sentenza è importante

La pronuncia impedisce che il cambio appalto diventi uno strumento per ridurre inquadramento e retribuzione, tutelando così la dignità dei lavoratori e il principio di equità contrattuale.

Questa decisione rappresenta un importante punto di riferimento non solo per il settore pulizie e multiservizi, ma per tutti i comparti in cui il cambio appalto è prassi diffusa.